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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21923 del 06/12/2012 (Rv. 624442 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Revisione rendite catastali urbane - "Visita sopralluogo" - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2012-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624442-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

La revisione delle rendite catastali urbane (regolata dall'art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 e, ricorrendone il presupposto della ripartizione del territorio comunale in microzone, dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004), in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, non essendo condizionata ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale; né il sopralluogo si rende necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente (come si desume dall'art. 11, comma primo, d.l. n. 70 del 1988, convertito nella legge n. 154 del 1988).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)