Sez. 5, Sentenza n. 22313 del 03/11/2010 (Rv. 615289 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Revisione rendite catastali urbane - Norma applicabile - Art. 3, comma 58, legge n. 662 del 1996 - "Visita sopralluogo" dell'ufficio - Necessità - Esclusione - Contraddittorio endoprocedimentale - Necessità - Esclusione - Motivazione dell'atto di riclassamento - Indicazione della consistenza, categoria e classe attribuita - Sufficienza - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
La revisione delle rendite catastali urbane, (regolata dall'art. 3, comma 58 della legge n. 662 del 1996 e, ricorrendone i presupposti - ripartizione del territorio comunale in microzone, dall'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004) in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio non essendo condizionata, ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale. Ne consegue che la motivazione dell'atto di riclassamento può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio, avendo l'esclusiva funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili da esso nella successiva fase contenziosa nella quale al contribuente è consentito di esercitare il proprio diritto di difesa e di richiedere la verifica dell'effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita. Tuttavia l'accertamento contenzioso non avrà ad oggetto l'idoneità della motivazione ma il merito della controversia.
Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)