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Sez. 5, Sentenza n. 21532 del 20/09/2013 (Rv. 628883 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Revisione del classamento catastale - Motivazione - Contenuto - Fondamento - Indicazioni di dettaglio - Necessità - Esclusione - Messa a disposizione della richiesta del Comune - Sufficienza.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628883-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell'atto non può, in conformità all'art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del territorio, ma deve specificare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a quale presupposto - il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari - la modifica debba essere associata, rispondendo alla funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione. A tal fine, peraltro, non è necessaria la specifica indicazione dei singoli elementi presi in considerazione (come i singoli fabbricati, ovvero le loro specifiche caratteristiche, utilizzati come parametro per la comparazione), dovendosi invece considerare sufficiente la messa a disposizione della richiesta del Comune - mediante allegazione od integrale riproduzione - dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 58 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 336 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)