Sez. 1, Sentenza n. 523 del 27/01/1997 Cc. (dep. 27/02/1997) Rv. 206959 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Reati in continuazione commessi prima di espiazione di pena senza titolo per altri - Scissione - Necessità - Ragione - Poteri in materia del giudice dell'esecuzione.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
In tema di fungibilità della pena con riferimento al reato continuato, il "favor libertatis" ne impone la scissione qualora la sua considerazione come reato unico comporti effetti sfavorevoli per l'imputato o il condannato, con la conseguenza che, se alcune delle violazioni siano state commesse prima dell'espiazione di pena senza titolo, la fungibilità ha luogo sull'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, qualora la parte di pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione per taluno dei reati satelliti non sia desumibile dalla sentenza irrevocabile, è compito del giudice dell'esecuzione determinarla, interpretando la decisione e rendendone espliciti i contenuti e i limiti, ovvero ricavando dagli atti gli elementi necessari non esplicitamente espressi in sentenza, ivi compreso il "tempus commissi delicti" e, in ogni caso, attenendosi al principio "in dubio pro reo)".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)