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Sez. 1, Sentenza n. 5537 del 11/11/1998 Cc. (dep. 12/01/1999) Rv. 212215 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Reato continuato - Fungibilità limitata al reato cui la custodia si riferisce - Valutazione autonoma rispetto alla continuazione - Fattispecie: imputazione di parte della pena presofferta al solo aumento per i minori reati in continuazione.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212215-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO

Quando è applicata la continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi e per uno dei quali vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest'ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione.Ciò perché, altrimenti, sarebbe violato il principio - sancito dall'art.657, comma 4, c.p.p. - di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice della esecuzione che aveva calcolato in favore del condannato non l'intero periodo di detenzione subito per i reati minori, ma soltanto il minor periodo corrispondente all'aumento di pena per essi applicato in sede di continuazione con un reato più grave successivamente commesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)