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Sez. 1, Sentenza n. 1680 del 06/03/2000 Cc. (dep. 09/06/2000) Rv. 216418 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO | Reato continuato - "Credito di pena" derivante dalla applicazione della disciplina del reato continuato - Applicazione del principio sancito dall'art.657 comma 4, cod.proc.pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216418-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO

Il principio sancito dall'art.657, comma 4, per il quale sono computate soltanto la custodia cautelare o le pene "sine titulo" espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. "credito di pena" si sia formato a seguito del riconoscimento in fase esecutiva della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)