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Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 14/02/2008 (Rv. 602069 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - MEZZI ISTRUTTORI - ESAME DELL'INTERDICENDO | Mancata partecipazione del P.M. - Effetti - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602069-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - MEZZI ISTRUTTORI - ESAME DELL'INTERDICENDO

Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del P.M. all'esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario, le quali sono finalizzate non ad un determinato atto, ma alla sua partecipazione al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 714 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 715

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)