Sez. 1, Sentenza n. 11175 del 17/07/2003 (Rv. 565177 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Procedimento di interdizione e inabilitazione - Previsione di intervento all'esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando - Portata - Mancata partecipazione - Effetti - Nullità dell'atto e della sentenza - Configurabilità - Rimedi - Rinnovazione dell'esame da parte del giudice dell'appello - Necessità.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO
L'intervento del pubblico ministero all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce - in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell'interdicendo o dell'inabilitando, con possibile incidenza sullo "status" della persona e sui suoi diritti fondamentali - un atto dovuto per l'ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 cod. proc. civ.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell'art. 158 cod. proc. civ., il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all'intervento del pubblico ministero, rende nullo l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Peraltro, detto vizio non colpisce né gli atti processuali antecedenti, né gli atti istruttori successivi indipendenti da tale atto; cosicché, quantunque la sentenza di interdizione o di inabilitazione vada annullata per essere stata emessa senza il valido compimento dell'esame, il giudice del gravame deve procedere alla rinnovazione di tale atto, ai sensi dell'art. 354, ultimo comma, cod. proc. civ., e decidere la causa nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 714 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 715, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)