Sez. 1, Sentenza n. 15346 del 01/12/2000 (Rv. 542322 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - MEZZI ISTRUTTORI - ESAME DELL'INTERDICENDO | Pubblico Ministero - Previsione di intervento personale all'esame dell'interdicendo - Portata - Mancata partecipazione - Effetti - Nullità della sentenza - Esclusione.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - MEZZI ISTRUTTORI - ESAME DELL'INTERDICENDO
Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del Pubblico Ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 cod. proc. civ., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora)tradotta in una comparsa di costituzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 714 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 715
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)