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Sez. L, Sentenza n. 3753 del 22/06/1985 (Rv. 441335 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441335-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DEL TERMINE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO - CONDIZIONI.*

Nel caso di illegittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, il mutuo consenso delle parti alla risoluzione del rapporto che sia manifestato contestualmente alla scadenza del termine illegittimamente apposto, configura un negozio che, in quanto invalido a norma del secondo comma dell'art. 1418 cod. civ., è inidoneo a sanare la nullità del precedente contratto di lavoro a termine e a precluderne la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. Nella stessa ipotesi, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in cui si converte il contratto a termine inizialmente stipulato, può invece essere estinto in virtù dell'accordo risolutorio delle parti successivo alla scadenza del termine nullo, sempreché sia rigorosamente provata, oltre al mero contrarius consensus, la consapevolezza dell'illegittimità della apposizione del termine e della conseguente prosecuzione del rapporto come rapporto a tempo indeterminato. (V 6212/82, mass n 423885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)