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Sez. L, Sentenza n. 852 del 30/01/1988 (Rv. 457242 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - SCRITTA - MANCANZA - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - RECESSO - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457242-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - SCRITTA - MANCANZA - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - RECESSO - MODALITÀ.*

L'ipotesi di cui all'art. 1, secondo comma, lettera a) della legge 18 aprile 1962 n. 230, per cui è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima, postula, al pari di ogni altra ipotesi prevista dallo stesso secondo comma della norma cit., nonché da altre normative legali, quali il d.l. 3 dicembre 1977 n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978 n. 18 (circa la disciplina del contratto a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), che l'apposizione del termine risulti da atto scritto, con la conseguenza che, trattandosi di un requisito previsto ad substantiam, seppur limitatamente alla clausola della durata, non è lecito introdurre distinzioni collegate all'interesse dell'una o dell'altra parte contrattuale ai fini dell'invocabilità della suddetta clausola contrattuale; pertanto la mancata indicazione del termine con atto scritto - che può quindi essere fatta valere anche dal datore di lavoro - implica in ogni caso la configurabilità di un contratto a tempo indeterminato, soggetto - quando non si rendano applicabili le norme di cui alla legge n. 604 del 1966 e alla legge n. 300 del 1970 correlate alle dimensioni dell'impresa, ossia alla consistenza numerica del personale occupato - all'applicazione della regola di cui all'art. 2118 cod. civ. anche per il recesso della parte datoriale. (V 832/87, mass n 450514; (V 3753/85, mass n 441335).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)