Sez. L, Sentenza n. 832 del 28/01/1987 (Rv. 450514 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - APPOSIZIONE DEL TERMINE - PATTO - REQUISITI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ - ILLEGITTIMA OPPOSIZIONE DEL TERMINE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - APPOSIZIONE DEL TERMINE - PATTO - REQUISITI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITÀ - ILLEGITTIMA OPPOSIZIONE DEL TERMINE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.*
Per effetto del disposto dell'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'apposizione, al contratto di lavoro, del termine o l'indicazione della circostanza che tale termine implichi, postula a pena di nullità un patto in Forma scritta ad substantiam, che deve essere anteriore, o quanto meno contestuale, all'inizio del rapporto e non può essere surrogato né da dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore di lavoro) o di un terzo (quale il provvedimento di avviamento dell'ufficio di collocamento) né da accordi verbali tra le parti; pertanto, in difetto di tale valida apposizione del termine il contratto si reputa a tempo indeterminato (ex art. 1 cit.). (V 3753/85, mass n 441335).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)