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Sez. 3, Sentenza n. 188 del 12/01/1996 (Rv. 495336 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE | Inadempimento ingiustificato - Valutazione ex art. 16 cod. proc.civ. - Estensione alla quantificazione equitativa del danno - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495336-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE

Dall'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ, il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116 stesso codice, in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato, anche ai fini della quantificazione equitativa del danno. 1

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)