diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2932 del 29/07/1975 (Rv. 376999 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO EX ART 116 COD PROC CIV - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376999-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO EX ART 116 COD PROC CIV - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I giudici del merito hanno solo facolta e non Obbligo di trarre argomenti di prova dal comportamento delle parti, e, pertanto, non e sindacabile nel giudizio di legittimita il mancato Esercizio di un potere squisitamente discrezionale, quale quello di tenere conto, ai fini della formazione del convincimento, della mancata esibizione di un documento. (Conf 2160/66, mass n 324220).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)