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Sez. 2, Sentenza n. 2160 del 03/08/1966 (Rv. 324220 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI ORDINATA DAL GIUDICE - VALUTAZIONE - OMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324220-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI ORDINATA DAL GIUDICE - VALUTAZIONE - OMISSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma del secondo comma degli artt. 116 e 118 cod.proc.civ. il giudice di merito ha facolta e non Obbligo di trarre argomenti di prova dal comportamento delle parti, e di conseguenza, trattandosi dell'Esercizio di un potere discrezionale, il mancato Esercizio di esso non e sindacabile in Cassazione. (nella specie si censurava la sentenza dei giudici di merito, per non aver essi tenuto conto, per la formazione del proprio convincimento, della mancata esibizione di documenti, ordinata dal giudice a una delle parti). (Cfr. 1037-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)