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Sez. 3, Sentenza n. 13616 del 21/06/2011 (Rv. 618820 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Diritto al risarcimento del danno - Incolpevole impossibilità per il danneggiato di conoscere l'esistenza del danno - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione - Esclusione - Trattamento illegittimo di dati personali - Allegazione del documento contenente i dati indebitamente diffusi agli atti di indagine penale - "Dies a quo" per la decorrenza della prescrizione.
Stato
decisa il 2011-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618820-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro; ne consegue che, nel caso di danno aquiliano derivante dall'illegittimo trattamento di dati personali, ove il documento contenente i dati indebitamente diffusi sia allegato agli atti di un procedimento penale, la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui il preteso danneggiato ha legalmente la possibilità di attivarsi per conoscere gli atti di indagine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)