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Sez. 3, Sentenza n. 20609 del 07/10/2011 (Rv. 619989 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Diffamazione a mezzo di corrispondenza epistolare - Diritto al risarcimento del danno morale - Decorrenza della prescrizione - Momento di commissione dell'illecito - Esclusione - Momento della conoscenza dell'illecito da parte del danneggiato - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619989-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione (commessa, nella specie, a mezzo di corrispondenza epistolare) decorre non dal momento in cui l'agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)