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Sez. 1, Sentenza n. 23414 del 04/11/2009 (Rv. 610711 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Riconoscimento - Requisiti sostanziali e formali - Nozione - Descrizione chiara e completa - Necessità - Mancanza - Integrazione in giudizio ad opera della parte o del c.t.u. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610711-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l'invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata "ex post", dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)