Sez. 1, Sentenza n. 7597 del 21/04/2004 (Rv. 572214 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Invenzione brevettabile - Nozione - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE
Costituisce invenzione brevettabile, ai sensi del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, soltanto l'idea caratterizzata dal suo contenuto, che deve consentire il superamento di un problema allo stato non risolto dalla tecnica e concretizzarsi in una materialità dentro un prodotto industriale che nella sua utilizzazione consente di ripetere l'effetto del principio innovativo; non costituiscono, pertanto, invenzioni brevettabili, le idee ed i progetti come tali, ovvero le vere e proprie idee di impresa, le quali, in quanto realizzano il diritto di iniziativa privata e dunque le finalità della concorrenza, non sono in alcun modo monopolizzabili. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non brevettabile l'idea di sfruttare, attraverso un progetto adeguato, lo spazio al di sopra delle linee elettriche delle stazioni ferroviarie).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Cod. Civ. art. 2585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)