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Sez. 1, Ordinanza n. 21230 del 22/06/2026 (Rv. 679350-02)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Brevetto - Riconoscimento - Problema tecnico - Descrizione chiara e completa - Irrilevanza - Deducibilità dal testo brevettuale - Necessità - Fondamento - Fattispecie. BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO - In genere. BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITA' - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679350-02

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale, ancorché non esista una norma che impone di esplicitare nel testo brevettuale la descrizione del problema tecnico che l'invenzione mira a risolvere, è, tuttavia, necessaria, ai sensi dell'art. 51 c.p.i., la sua esposizione chiara e completa, intesa come deducibilità dal testo della domanda di brevetto di quale sia il problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di nullità del brevetto, a prescindere dalla rappresentazione del problema tecnico nel testo della predetta domanda, sul presupposto che il trovato difettava sotto il profilo della sufficiente originalità).

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 48, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)