Sez. 2, Sentenza n. 1224 del 10/02/1997 (Rv. 502311 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso proposto da una società - Procura speciale a margine - Mancata indicazione nominativa della persona fisica che l'ha conferita - Illeggibilità della sottoscrizione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La certificazione da parte del difensore, ai sensi degli art. 83 e 125 cod. proc. civ., della sottoscrizione della parte che gli ha conferito il mandato, postula che sia accertata l'identità del conferente la cui dichiarazione è destinata a dispiegare efficacia nell'ambito del processo. Pertanto, è inammissibile il ricorso per Cassazione (nella specie proposto da una società) qualora la procura speciale a margine non rechi l'indicazione nominativa della persona fisica che l'ha conferita e la relativa sottoscrizione risulti illeggibile, in guisa da impedire l'identificazione del conferente e la sussistenza del potere di rappresentanza dell'ente per il quale dovrebbe essere proposto il ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)