Sez. U, Sentenza n. 1054 del 04/10/2000 (Rv. 540723 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso proposto da una società - Procura speciale a margine - Indicazione nominativa della persona fisica conferentela - Illeggibilità della sottoscrizione - Conseguenze - Fattispecie in tema di ricorso proposto da una società in liquidazione coatta amministrativa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La certificazione da parte del difensore, ai sensi degli art. 83 e 125 cod. proc. civ., della sottoscrizione della parte che gli ha conferito il mandato, postula che sia accertata l'identità del conferente ed esige che ne sia indicato il nome; ma, qualora il ricorso per cassazione sia proposto da una società in liquidazione coatta amministrativa e risulti nominativamente indicato nell'intestazione del ricorso o nel contesto della procura il commissario liquidatore che ha rilasciato la procura, questa è valida ancorché risulti sottoscritta con firma illeggibile ovvero mediante sigla, atteso che in tal caso non sussiste alcuna incertezza sull'identità della persona che ha conferito il mandato, con conseguente possibilità per l'intimato di verificarne i poteri rappresentativi ed eventualmente contestarne tempestivamente la sussistenza nel controricorso, mentre sarebbe inammissibile la contestazione sollevata per la prima volta nella memoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)