Sez. 2, Sentenza n. 1031 del 10/02/1984 (Rv. 433203 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE - DETERMINATEZZA - FATTISPECIE - IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE COMPRAVENDUTA - CRITERI - INDICAZIONE DEI CONFINI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - DETERMINABILITÀ - IN GENERE - DETERMINATEZZA - FATTISPECIE - IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE COMPRAVENDUTA - CRITERI - INDICAZIONE DEI CONFINI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'indicazione nell'atto di trasferimento dei confini dell'immobile compravenduto, mentre è prescritta dalla legge solo agli effetti della trascrizione, ed a tal fine è valida e sufficiente (ai sensi degli artt. 2826 e 2665 cod. civ.) anche se incompleta, per gli effetti negoziali e per ogni altro effetto è necessaria unicamente quale mezzo di identificazione dell'immobile stesso, in relazione all'esigenza (ex art. 1346 cod. civ.) di Determinazione o determinabilità dell'oggetto del contratto con la conseguenza che tale esigenza può essere alternativamente soddisfatta anche in diverso modo purché in concreto idoneo, come nel caso di edificio avente propria inequivoca identità strutturale e funzionale, e come tale contrattato nella sua integrità, con la sua specifica correlativa indicazione nell'atto di trasferimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 2826
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)