Sez. L, Sentenza n. 2251 del 17/03/1990 (Rv. 466019 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RISPETTO DELL'EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL LIVELLO DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ADOTTATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CARATTERE ESCLUSIVO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RISPETTO DELL'EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI - OBBLIGATORIETÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL LIVELLO DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ADOTTATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CARATTERE ESCLUSIVO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Con riguardo all'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. - che non ha eliminato lo ius variandi del datore di lavoro, giustificato da esigenze organizzative e direzionali, ma ne ha limitato l'Esercizio, stabilendo, oltre alla garanzia del livello retributivo raggiunto (già assicurata dal vecchio testo), l'esigenza del rispetto della equivalenza delle nuove mansioni - l'indagine circa l'equivalenza o meno di queste (che è riservata al giudice del merito, salvo l'Obbligo di adeguata motivazione) va svolta in relazione alla attività effettivamente espletata dal lavoratore, per cui il riferimento al livello di categoria del sistema di classificazione adottato dalla contrattazione collettiva può non essere di per sè sufficiente ai fini dell'accertamento dell'equivalenza predetta, la quale presuppone che in ogni caso le nuove mansioni siano tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto. (V 1143/87, mass n 450667; (V 731/85, mass n 438943; (V 1883/84, mass n 433203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)