Sez. L, Sentenza n. 5499 del 22/10/1979 (Rv. 402085 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE A SPESE DEL LAVORATORE DELLA RENDITA VITALIZIA SOSTITUTIVA DELLA PENSIONE PER INVALIDITA E VECCHIAIA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE A SPESE DEL LAVORATORE DELLA RENDITA VITALIZIA SOSTITUTIVA DELLA PENSIONE PER INVALIDITA E VECCHIAIA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE.*
A norma dell'art 13 della legge 12 agosto 1962 n 1338, l'Azione risarcitoria spettante al lavoratore che abbia costituito, a sue spese ed in luogo del datore di lavoro inadempiente, la rendita vitalizia, sostitutiva della pensione per invalidita e vecchiaia, tende ad eliminare un danno subito dal dipendente nel momento stesso in cui si verifica una diminuzione del suo patrimonio in misura corrispondente alle somme versate all'INPS; e, pertanto, in questo momento che il diritto al risarcimento diviene esistente. (Conf 3876/75, mass n 378129; (V 265/76, mass n 378932).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)