Sez. L, Sentenza n. 344 del 15/01/1981 (Rv. 410805 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITA - TITOLARITA DEL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA - PARTE ERRONEAMENTE CONDANNATA IN PROPRIO - LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - NECESSITA - TITOLARITA DEL RAPPORTO IN CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA - PARTE ERRONEAMENTE CONDANNATA IN PROPRIO - LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE - SUSSISTENZA.*
La legittimazione ad appellare va riconosciuta ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado ed ivi siano rimasti soccombenti, e consiste nel potere di promuovere in secondo grado un giudizio tendente ad ottenere una pronuncia di merito in ordine al rapporto giuridico di diritto sostanziale, oggetto della sentenza appellata, indipendentemente dalla effettiva titolarita attiva o passiva del rapporto stesso. Pertanto, il soggetto processuale contro il quale sia stata pronunziata, per errore, condanna in proprio invece che in altra qualita. (nella specie, nella qualita di socio accomandatario e legale rappresentante di una societa in accomandita), essendo parte nel giudizio, anche solo per effetto della sentenza emessa nei suoi confronti, e, percio stesso, processualmente legittimato ad avvalersi di quella impugnazione che sia proponibile contro tale decisione, nonostante che egli sia sfornito della titolarita del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Conf 2250/76, mass n 381051).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)