Sez. L, Sentenza n. 2250 del 16/06/1976 (Rv. 381051 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - SUSSISTENZA - TITOLARITA DEL RAPPORTO IN LITE - IRRILEVANZA - PARTE ERRONEAMENTE CONDANNATA IN PROPRIO - LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE - SPETTANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - SUSSISTENZA - TITOLARITA DEL RAPPORTO IN LITE - IRRILEVANZA - PARTE ERRONEAMENTE CONDANNATA IN PROPRIO - LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE - SPETTANZA.*
La legittimazione ad appellare va riconosciuta ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado ed ivi siano rimasti soccombenti e consiste nel potere di promuovere in secondo grado un giudizio tendente a ottenere una pronuncia di merito in ordine al rapporto giuridico di diritto sostanziale, oggetto della sentenza appellata, indipendentemente dalla effettiva titolarita attiva o passiva del rapporto stesso. Pertanto, il soggetto processuale contro il quale sia stata pronunziata - in ipotesi, per errore - condanna in proprio invece che in altra determinata qualita, essendo parte nel giudizio, anche solo per effetto della sentenza emessa nei suoi confronti, e, per cio stesso, processualmente legittimato ad avvalersi di quella impugnazione che sia proponibile contro tale decisione, nonostante egli sia sfornito dell'effettiva titolarita del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (V 1863/75, mass n 375533).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)