Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 25/11/2003 (Rv. 568454 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FINANZIARIE | Regolamento CEE n. 1035 del 1972 - Organizzazioni dei produttori - Compensazioni finanziarie - Condizioni per il sorgere del relativo diritto - Interpretazione di detto regolamento - Dubbi sulla corretta esegesi dello stesso - Insussistenza - Rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato alla Corte di giustizia - Necessità - Esclusione.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
In tema di organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, la disposizione dell'art. 18 del regolamento CEE n. 1035 del 1972 subordina il diritto delle organizzazioni di produttori a percepire le previste compensazioni finanziarie alla prova dell'avvenuta corresponsione ai propri associati delle indennità per l'invenduto. Tale esegesi del regolamento, imponendosi con evidenza, esclude la sussistenza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la corretta interpretazione delle norme comunitarie, ai sensi dell'art. 234 [ex art. 177] del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1972 num. 1035 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)