diritto.io

Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 22103 del 22/10/2007 (Rv. 599710 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale - Obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria - Presupposti - Fattispecie in tema di disciplina comunitaria in materia di vendita dei cereali da parte degli organismi di intervento anteriore alle modifiche introdotte dal Reg. n. 824 del 19 aprile 2000.
Stato
decisa il 2007-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599710-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un "acte claire" che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia CEE 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit). Tale evidenza non sussiste nell'interpretazione della disciplina comunitaria in materia di vendita dei cereali da parte degli organismi di intervento (Reg. n. 689 del 19 marzo 1992; Reg. n. 1766 del 30 giugno 1992; Reg. n. 2486 del 27 agosto 1992; Reg. n. 2131 del 28 luglio 1993) anteriore alle modifiche introdotte dal Reg. n. 824 del 19 aprile 2000, risultando in particolare dubbio l'ambito di operatività dell'art. 4 bis Reg. n. 689 del 19 marzo 1992, introdotto dal Reg. n. 2486 del 27 agosto 1992, che, fino all'abrogazione ad opera dell'art. 12 Reg. n. 824 del 19 aprile 2000, determinava quali erano le caratteristiche merceologiche dei cereali per poter essere acquistati dagli organismi di intervento. (La S.C. ha quindi rimesso alla Corte di Giustizia la soluzione della questione pregiudiziale se, in base ai Regolamenti CEE in materia di vendita di cereali detenuti dagli organismi di intervento, vigenti all'epoca dei fatti di causa -1994-1995-, le detrazioni del prezzo previste per la presenza di un tasso di umidità maggiore rispetto a quello considerato per la qualità tipo, si applichino anche nel caso di vendita di mais).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Regolam. Comunitario 19/03/1992 num. 689 art. 1, Regolam. Comunitario 19/03/1992 num. 689 art. 4 bis, Regolam. Comunitario 19/03/1992 num. 689 all. 2, Regolam. Comunitario 30/06/1992 num. 1766 art. 4, Regolam. Comunitario 30/06/1992 num. 1766 art. 5, Regolam. Comunitario 27/08/1992 num. 689 art. 1, Regolam. Comunitario 28/07/1993 num. 689 art. 13, Regolam. Comunitario 19/04/2000 num. 824 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)