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Sez. U, Sentenza n. 12067 del 24/05/2007 (Rv. 597142 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale - Presupposti - Fattispecie in materia di rilievo del difetto di giurisdizione in appello.
Stato
decisa il 2007-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597142-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E., presuppone: che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie, che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione, essendo il rinvio inutile (o non obbligato) quando l'interpretazione della norma sia evidente o il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della C.G.C.E.. Pertanto, non deve sottoporsi all'interpretazione della Corte l'art. 24 del Regolamento C.E. n. 44 del 2001 in relazione alla possibilità per la parte, la cui eccezione di difetto di giurisdizione sia stata respinta in primo grado, di riproporla in appello senza dover esercitare mezzi di impugnazione, atteso che l'art. 24 cit.disciplina l'accettazione tacita di competenza e non il rigetto di una eccezione espressa di incompetenza e, come ha chiarito la C.G.C.E. (sent. 15 novembre 1983, Duijnstee) in relazione all'art. 19 della Convenzione di Bruxelles, riprodotto dall'art. 25 Reg., solo se la controversia rientra tra le ipotesi di competenza esclusiva, il giudice nazionale deve dichiararsi incompetente d'ufficio "anche se la norma processuale limita l'indagine del giudice nell'ambito di un ricorso per cassazione ai mezzi dedotti dalle parti": dal che si deduce "a contrariis" che nelle altre ipotesi restano ferme per il giudice dell'impugnazione le limitazioni all'indagine derivanti dall'applicazione delle norme nazionali.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Regolam. Comunitario 22/12/2001 num. 44 art. 24, Regolam. Comunitario 22/12/2001 num. 44 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)