diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2392 del 22/03/1990 (Rv. 466123 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - DIMINUZIONE DI VALORE DELLA PARTE RESIDUA DEL FONDO - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466123-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - DIMINUZIONE DI VALORE DELLA PARTE RESIDUA DEL FONDO - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI.*

In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile, secondo la disciplina dell'art. 40 legge 2359 del 1865, solo quando sussiste un rapporto immediato, e diretto tra la parziale ablazione ed il danno. Onde l'indennizzabilità va esclusa allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare. (Conf 4410/85, mass n 441871).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)