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Sez. 1, Sentenza n. 5854 del 14/06/1999 (Rv. 527409 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Diminuzione di valore della parte residua del fondo - Indennizzabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di deprezzamento dovuto all'obbligo di rispetto di distanze legali da tracciati stradali o autostradali.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527409-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile nel solo caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno, dovendo l'obbligo di indennizzo escludersi, per converso, allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, quali quelle relative a distanze legali da tracciati stradali o autostradali (principio affermato con riferimento ad una vicenda espropriativa di una fascia di terreno da parte dell'ANAS che aveva reso necessario, per il titolare di una stazione di servizio parzialmente espropriato del terreno, lo spostamento degli impianti di rifornimento dalla sede originaria).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)