Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 09/08/1985 (Rv. 441871 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITÀ - DETERMINAZIONI - CRITERI - FATTISPECIE (REALIZZAZIONE DI OPERA AUTOSTRADALE).*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI - INDENNITÀ - DETERMINAZIONI - CRITERI - FATTISPECIE (REALIZZAZIONE DI OPERA AUTOSTRADALE).*
Con riguardo ad espropriazione parziale per la realizzazione di opera autostradale, il pregiudizio derivante alla porzione residua del fondo, per il venir meno di possibilità edificatorie, è computabile nella Determinazione dell'indennità, secondo la previsione dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, solo per la parte in cui non costituisca effetto legale obiettivamente a carico di tutti gli immobili interessati dall'opera medesima, quale quello inerente alla distanza minima delle costruzioni dal ciglio autostradale). (Conf 830/82, mass n 418648).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)