Sez. L, Sentenza n. 6491 del 07/12/1981 (Rv. 417330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della Determinazione della retribuzione proporzionata spettante al lavoratore a norma dell'art. 36 cost., il riferimento alla disciplina collettiva rappresenta una semplice facoltà e non un Obbligo del giudice del merito, il quale può fondare la sua decisione su criteri diversi e, particolarmente, sulla diretta considerazione della natura e qualità del lavoro prestato e sulle nozioni di comune esperienza. In Sede di legittimità, tale Determinazione può essere censurata soltanto per quanto riguarda i criteri imposti dal precetto costituzionale per il processo perequativo (sufficienza della retribuzione a sopperire ai bisogni di un'esistenza libera e dignitosa, proporzionalità della retribuzione stessa alla qualità e quantità del lavoro prestato) ovvero per quanto riguarda l'omissione di circostanze decisive, mentre l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto non può formare oggetto del giudizio di Cassazione, poiché implica valutazioni di fatto istituzionalmente riservate al giudice del merito. (Conf 5998/79, mass n 402697).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)