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Sez. L, Sentenza n. 1148 del 14/02/1983 (Rv. 425927 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425927-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La Determinazione della giusta retribuzione operata dal giudice di merito a norma dell'art. 36 cost. In relazione all'art. 2099 cod. civ. può formare oggetto di ricorso per Cassazione solo per quanto riguarda la violazione dei criteri imposti dalla norma costituzionale ed adottati per il processo perequativo e cioè del criterio di sufficienza della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e del criterio di proporzionalità della stessa retribuzione alla qualità e quantità di lavoro prestato, ovvero per quanto riguarda l'omessa valutazione di circostanze decisive; mentre l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione, in concreto, resta riservato al giudice del merito. (V 6491/81, mass n 417330; (V 2478/80, mass n 406210; (V 1398/80, mass n 404938).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)