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Sez. L, Sentenza n. 3125 del 29/05/1979 (Rv. 399478 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399478-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OMISSIONE - DEDUZIONE COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Non e consentito dedurre come motivo di ricorso per Cassazione la inosservanza dell'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al procuratore della Repubblica a norma dell'art 3 cod proc pen, salvo restando alle parti stesse il potere di denunziare direttamente i reati che essi ritengono risultare dagli Atti del giudizio. (Conf 2246/77, mass n 385968; (Conf 1180/76, mass n 379867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)