diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 26/09/2019 Cc. (dep. 24/01/2020) Rv. 278479 - 02

REATI MILITARI - IN GENERE | Pena militare accessoria della rimozione - Sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego – Principio del "ne bis in idem" - Violazione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278479-02

REATI MILITARI - IN GENERE

In caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 29 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima, non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue "ex lege" alla condanna).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 33 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 20, Cod. Pen. Mil. Pace art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)