Sez. 1, Sentenza n. 30245 del 25/01/2016 Cc. (dep. 15/07/2016) Rv. 268054 - 01
REATI MILITARI - IN GENERE | Sanzione accessoria della rimozione dal grado - Applicabilità obbligatoria indipendentemente dall'entità della pena inflitta - Sussistenza - Fattispecie.
REATI MILITARI - IN GENERE
La sanzione accessoria della rimozione del grado, prevista dall'art. 29, comma secondo, c.p.m.p., consegue alla condanna alla reclusione militare superiore a tre anni, ma nel caso in cui sia espressamente stabilita per determinati reati deve essere disposra indipendentemente dall'entità delle pena inflitta. (Fattispecie in tema di truffa militare punita dall'art. 234 c.p.m.p.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 29 com. 2, Cod. Pen. Mil. Pace art. 234 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)