Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 26/09/2019 Cc. (dep. 24/01/2020) Rv. 278118 - 02
REATI MILITARI - IN GENERE | Pena militare accessoria della rimozione - Sanzione disciplinare della sospensione dal servizio - Principio del “ne bis in idem” - Violazione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI MILITARI - IN GENERE
In caso di applicazione della pena militare accessoria della rimozione, ai sensi degli artt. 20 e 33 cod. pen. mil. pace, a militare rivestito di un grado o appartenente ad una classe superiore all'ultima che abbia riportato condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 476 e 493 cod. pen., non si configura un'ipotesi di violazione del principio del "ne bis in idem" qualora al predetto sia stata irrogata altresì la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, atteso che la suddetta pena non comporta di per sé la cessazione dal servizio, che può essere disposta soltanto dall'autorità amministrativa all'esito del procedimento disciplinare incardinato sul fondamento dell'adozione della rimozione medesima. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ad ogni modo, nessuna duplicazione sanzionatoria potrebbe mai ravvisarsi tra la rimozione e la sospensione dal servizio, in quanto disposte all'esito di procedimenti complementari, diretti al soddisfacimento di finalità giuridiche e sociali differenti e sottoposte a regole applicative distinte, in specie con riguardo alla valutazione della gravità del fatto, che costituisce oggetto di apprezzamento in concreto nell'ambito del procedimento disciplinare, mentre, nel procedimento penale, la rimozione consegue "ex lege" alla condanna).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 20, Cod. Pen. Mil. Pace art. 33 com. 2, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 493, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)