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Sez. 1, Sentenza n. 6086 del 03/07/1996 (Rv. 498366 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezioni nuove proposte dall'appellante - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498366-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

A norma dell'art. 345 cod. proc. civ. la proponibilità di eccezioni nuove in appello è sempre consentita all'appellante, anche nel caso in cui venga ampliato il "thema decidendum" fissato dall'atto introduttivo, sempreché le eccezioni, formulate nell'atto introduttivo, siano dirette all'esclusivo fine della reiezione della domanda avversaria; né il silenzio o l'inerzia mantenuti in primo grado dalla parte interessata possono costituire comportamenti obbiettivamente valutabili come rinuncia alla volontà di avvalersi delle eccezioni, la cui proponibilità resta dunque sempre consentita in grado d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)