Sez. 2, Sentenza n. 2459 del 27/03/1990 (Rv. 466171 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DELL'APPELLANTE - FORMULAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - DELL'APPELLANTE - FORMULAZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ.*
Le eccezioni nuove, seppure ammissibili in appello, concretando motivi d'impugnazione, possono essere specificamente formulate dall'appellante soltanto nell'atto di appello, il quale delimita l'ampiezza del dibattito nel giudizio di secondo grado. (Conf 2413/81, mass n 413182; (Conf 386/78, mass n 389682).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)