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Sez. 1, Sentenza n. 16505 del 04/11/2003 (Rv. 567863 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Preliminare di vendita - Promittente compratore - Fallimento - Art. 72, legge fall. - Applicabilità - Dichiarazione del promittente venditore di volere eseguire la prestazione - Prevalenza sulla dichiarazione del curatore fallimentare di scioglimento dal contratto - Sussistenza - Previsione del pagamento del prezzo mediante accollo di mutuo fondiario - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567863-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

L'art. 72 legge fall., che disciplina gli effetti del sopravvenuto fallimento sul contratto di vendita non ancora eseguito dai contraenti, è applicabile anche al caso del contratto preliminare di vendita di immobile e del fallimento del promissario compratore, e, quindi, anche in detta fattispecie, nel caso in cui sia in corso il giudizio diretto ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, spetta al curatore del fallimento la facoltà di subentrare nel contratto o di sciogliersi da esso, salvo che il venditore esegua la sua prestazione e faccia valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo, prevalendo in questa ipotesi l'intento del venditore rispetto a quello, eventuale, del curatore fallimentare, di sciogliersi dal contratto; in contrario, non rileva l'eventuale previsione del pagamento del prezzo mediante accollo del mutuo bancario gravante sull'immobile, sia in quanto la banca conserva il diritto di ottenere l'adempimento nei confronti del promittente venditore, salvo che lo abbia liberato dalla prestazione ex art. 1273, cod. civ., sia in quanto l'esecuzione della prestazione consistente nell'accollo del mutuo può essere imposta nella sentenza ex art. 2932, cod. civ., come condizione dell'effetto traslativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1273, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)