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Sez. 3, Sentenza n. 59 del 04/01/2002 (Rv. 551383 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita - Pagamento del prezzo - Previsione di adempimento al momento della stipula del definitivo - Offerta del prezzo ex art. 2932 secondo comma cod. civ. - Implicita inclusione nella domanda di esecuzione specifica - Configurabilità - Sentenza costitutiva - Pagamento del prezzo - Condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell'effetto traslativo - Conseguenze - Previsione del pagamento del residuo prezzo e contestuale accollo del mutuo bancario gravante sull'immobile da parte del promissario acquirente - Legittimità - Sentenza costitutiva ex art. 2932 - Emissione - Legittimità - Previsione di prestazione di fare infungibile a carico dell'acquirente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551383-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo, l'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 cod. civ. è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, così che, in tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso, ed il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Ne consegue, ancora, che, ove la prestazione a carico del promissario acquirente del bene preveda, al momento della stipula dell'atto definitivo, non solo il pagamento del residuo prezzo, ma anche l'accollo, da parte del promissario acquirente, del mutuo bancario gravante su detto immobile, questi non è tenuto a pagare il prezzo ovvero ad accollarsi il mutuo prima del contratto definitivo (o della domanda di esecuzione in forma specifica, o della stessa sentenza ex art. 2932), pur dovendosi l'esecuzione di dette prestazioni imporsi, in sentenza, come condizione dell'effetto traslativo divisato dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)