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Sez. 1, Sentenza n. 4144 del 21/03/2003 (Rv. 561301 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ricorso per cassazione - Integrazione del contraddittorio ex art. 371 - bis cod. proc. civ. - Atto di integrazione - Contenuto - Identità con quello di cui al ricorso originario - Necessità - Affermazione - Conseguenze - Inammissibilità ex art. 331 cod. proc. civ.- Sussistenza - Intestazione dell'atto di integrazione del contraddittorio - Mancato rispetto della dicitura prescritta dall'art. 371 - bis - Conseguenza - Inammissibilità- Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561301-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

L'atto di integrazione del contraddittorio davanti alla Corte di cassazione, ordinato ai sensi dell'art. 371 - bis cod. proc. civ., deve corrispondere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., all'identica impugnazione già proposta anche nei confronti dei soggetti originariamente pretermessi. Una tale conseguenza, tuttavia, non si verifica se, rispettoso del contenuto del ricorso originario, l'atto non abbia rispettato la prescrizione di legge (art. 371 - bis cit.) che - in luogo di ricorso - impone la nuova intestazione di "atto di integrazione del contraddittorio".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)