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Sez. 3, Sentenza n. 8464 del 06/08/1999 (Rv. 529199 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Opposizione agli atti esecutivi - Sentenza - Ricorso per cassazione - Integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore procedente - Necessità - Provvedimenti della Corte ex art. 371 bis C.p.c. - Atto di integrazione del contraddittorio - Contenuto - Dicitura "atto di integrazione del contraddittorio" - Omissione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529199-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi deve esser notificato (art. 485 cod. proc. civ.) anche al creditore procedente ed ai creditori intervenuti nel processo esecutivo, sì che la Corte, rilevato, eventualmente, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa notifica del ricorso stesso ad uno o più dei detti soggetti, ne dispone l'integrazione, con ordinanza, ex art. 371 bis C.p.c.. L'omessa indicazione, nell'intestazione dell'atto, della dicitura "atto di integrazione del contraddittorio" (pur espressamente richiesta dal citato art. 371 bis) integra gli estremi dell'inadempimento di obblighi riguardanti la forma, come tale non sanzionato da nullità, giusta disposto dell'art. 156 C.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)