Sez. 1, Sentenza n. 19395 del 28/09/2004 (Rv. 577390 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ricorso per cassazione - "Atto di integrazione del contraddittorio" ex art. 371- bis cod. proc. civ. - Contenuto - Ricorso originario nella sua interezza - Necessità - Fondamento - Inottemperanza - Inammissibilità -.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
L'"atto di integrazione del contraddittorio" davanti alla Corte Di Cassazione disposto ai sensi dell'art. 371 - bis cod. proc. civ. deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso originario nella sua interezza - con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate - sia pure con la diversa intestazione richiesta dalla norma del codice (intestazione la cui mancanza, nondimeno, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo), in quanto, se si dovesse ritenere consentita la notificazione di un'atto di integrazione di contenuto diverso e ridotto rispetto al ricorso, si determinerebbe un'inammissibile disparità tra i destinatari del ricorso originario e coloro che, pur essendo litisconsorzi necessari, sono chiamati a partecipare al giudizio in un momento successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)