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Sez. 2, Sentenza n. 2476 del 27/11/2014 Ud. (dep. 20/01/2015) Rv. 261865 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Raccolta coattiva di tracce biologiche sulla persona - Forme - Consulenza tecnica o perizia - Legittimità.
Stato
decisa il 2014-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261865-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA

In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, ove nell'attività di estrazione dei campioni sia necessario l'intervento coattivo sulla persona, al prelievo può provvedere direttamente il pubblico ministero attraverso la nomina di un consulente tecnico, previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 359-bis cod. proc. pen. oppure il perito nominato dal giudice, nel caso in cui all'analisi estrattiva e comparativa del profilo genetico si proceda nelle forme dell'incidente probatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)