Sez. 1, Sentenza n. 48907 del 20/11/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 258269 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Raccolta non coattiva di tracce biologiche all'insaputa dell'indagato - Garanzie previste dall'art. 224 bis cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA
In tema di raccolta di materiale biologico, non è necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 224 bis cod. proc. pen. se il campione biologico sia stato acquisito in altro modo, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il prelievo di tracce biologiche da un mozzicone di sigaretta maneggiata e fumata dall'indagato, acquisito dalla polizia giudiziaria dopo che l'indagato medesimo l'aveva abbandonato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)