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Sez. 1, Sentenza n. 48907 del 20/11/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 258269 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Raccolta non coattiva di tracce biologiche all'insaputa dell'indagato - Garanzie previste dall'art. 224 bis cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258269-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA

In tema di raccolta di materiale biologico, non è necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 224 bis cod. proc. pen. se il campione biologico sia stato acquisito in altro modo, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il prelievo di tracce biologiche da un mozzicone di sigaretta maneggiata e fumata dall'indagato, acquisito dalla polizia giudiziaria dopo che l'indagato medesimo l'aveva abbandonato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 224 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)