Sez. 3, Sentenza n. 25875 del 26/05/2010 Ud. (dep. 07/07/2010) Rv. 248151 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sostituto d'imposta - Omesso versamento delle ritenute - Momento consumativo - Individuazione - Elemento soggettivo - Dolo generico.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il reato di omesso versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, in quanto è solo con il maturare di tale termine che si verifica l'evento dannoso per l'erario, previsto dalla fattispecie penale, ed è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva. (La Corte ha premesso che non v'è continuità normativa con il reato di omesso versamento delle ritenute d'acconto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto dall'abrogato art. 2, D.L. n. 429 del 1982, conv. con modd. della legge n. 516 del 1982).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)