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Sez. 3, Sentenza n. 18757 del 08/02/2012 Ud. (dep. 16/05/2012) Rv. 252619 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sostituto d'imposta - Omesso versamento delle ritenute per l'esercizio di imposta 2004 - Reato - Esclusione - Illecito - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252619-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

L'omesso versamento delle ritenute alla fonte (da effettuare entro il giorno quindici del mese successivo) operate nel periodo di imposta 2004 non integra il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (introdotto dall'art. 1 comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, che ha prorogato il termine per il versamento fino al 30 settembre 2005) ma costituisce l'illecito amministrativo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 414 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)